Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

Ambito Territoriale 22

L’Assegno di inclusione è la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro che decorre dal 1° gennaio 2024.

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico, inclusione sociale e professionale rivolta ai nuclei familiari con:

  • Minori;
  • Persone in condizione di disabilità;
  • Persone con almeno 60 anni di età;
  • Persone in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

requisiti

Inoltre, devono sussistere:

Requisiti economici: (Verificati da INPS)

  • ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro – Ordinario – Corrente – Minori;
  • Reddito Familiare: 6 mila euro per la nuova scala di equivalenza o 7560 euro per over 67 o con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
  • Patrimonio immobiliare e mobiliare.

Requisiti di residenza e soggiorno (verificati dai Comuni)
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • Cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Residente in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. La residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza.

Incompatibilità

Il beneficiario dell’assegno di inclusione deve essere in possesso:

  • Mancata sottoposizione a misure cautelari personali;
  • Mancata sottoposizione a misure di prevenzione;
  • Mancanza di sentenze definitive di condotta o adottate ai sensi dell’art 444 e seguenti del codice di procedure penale (patteggiamenti), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta (pena non inferiore a un anno di reclusione o sostitutivi).
  • Nessun membro del nucleo familiare tenuto agli obblighi ADI deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
  • Adempimento all’obbligo scolastico per coloro che hanno un’età tra i 18 e i 29 anni (che rientrano nella scala di equivalenza) o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello.

La domanda di Assegno di inclusione può essere presentata con modalità telematiche sul portale INPS, o tramite Caf o patronati.

L’Assegno di inclusione sarà erogato attraverso la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. L’assegno di inclusione si compone di due parti:

  1. Un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A)
  2. Un sostegno per i nuclei residenti in abitazione in locazione con contratto registrato (quota B)

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Il contributo è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per un periodo di 12 mesi (allo scadere rinnovabili per ulteriori 12).

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro – (SFL) è una nuova misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché mediante la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) o al servizio civile universale, attiva dal 1° settembre 2023.

L’ente che si occupa della gestione delle pratiche di SFL è il Centro per l’impiego territoriale.
Possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, che hanno un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, oltre ai requisiti di cittadinanza, soggiorno, permanenza e requisiti reddituali.

Il Supporto può essere richiesto con modalità telematica all’INPS e avrà una durata massima di 12 mesi non rinnovabili.

All’interno di un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza possono presentare domanda di SFL.

Pertanto, i due benefici (ADI e SFL), in alcune situazioni, potrebbero coesistere.